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	<title>Studio Legale Gerardo Romano</title>
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	<description>Roccapiemonte (SA)</description>
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	<title>Studio Legale Gerardo Romano</title>
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		<title>L’art. 41 TUB</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 16:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lex-News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>TUB è disposizione speciale rispetto al combinato disposto degli artt. 270 comma 5 CCII e 150 CCII, indi non è suscettibile di applicazione analogica; e quindi, la deroga di cui all’art. 41, comma 2 TUB si applica solo alla liquidazione giudiziale, non anche alla liquidazione controllata. Ciò sta a significare che “a seguito della apertura [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>TUB è disposizione speciale rispetto al combinato disposto degli artt. 270 comma 5 CCII e 150 CCII, indi non è suscettibile di applicazione analogica; e quindi, la deroga di cui all’art. 41, comma 2 TUB si applica solo alla liquidazione giudiziale, non anche alla liquidazione controllata. Ciò sta a significare che “a seguito della apertura della liquidazione controllata, la procedura esecutiva individuale promossa dal fondiario non avrebbe dovuto proseguire, ed il liquidatore, come indicato nella sentenza di apertura della liquidazione controllata (punto 6), avrebbe dovuto eventualmente, a norma dell’art. 216, X co. CCII, valutare di subentrare nella procedura esecutiva per accelerare la fase liquidatoria nell’interesse dei creditori concorsuali”(Tribunale di Ivrea RGLC 7/2023)</p>The post <a href="https://www.avvocatogerardoromano.it/2024/01/31/lart-41-tub/">L’art. 41 TUB</a> first appeared on <a href="https://www.avvocatogerardoromano.it">Studio Legale Gerardo Romano</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Rapporto tra colpa grave e violazione del merito creditizio da parte del finanziatore nella ristrutturazione dei debiti del consumatore.</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 16:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lex-News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>“Non ha causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, e può perciò accedere alla procedura di piano, né chi abbia contratto un mutuo confidando nella sufficienza dell&#8217;ipoteca concessa a garanzia dello stesso, né chi abbia prestato fideiussione a un terzo senza ponderare attentamente le conseguenze del suo impegno; incide sulla valutazione della colpa la condotta [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>“Non ha causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, e può perciò accedere alla procedura di piano, né chi abbia contratto un mutuo confidando nella sufficienza dell&#8217;ipoteca concessa a garanzia dello stesso, né chi abbia prestato fideiussione a un terzo senza ponderare attentamente le conseguenze del suo impegno; incide sulla valutazione della colpa la condotta del finanziatore e quindi la stessa è tanto più lieve quanto più gravemente il finanziatore sia venuto meno al suo dovere di valutare con accortezza la solvibilità dei propri debitori.”Trib. Santa Maria Capua Vetere, 2 aprile 2022.</p>The post <a href="https://www.avvocatogerardoromano.it/2024/01/31/rapporto-tra-colpa-grave-e-violazione-del-merito-creditizio-da-parte-del-finanziatore-nella-ristrutturazione-dei-debiti-del-consumatore/">Rapporto tra colpa grave e violazione del merito creditizio da parte del finanziatore nella ristrutturazione dei debiti del consumatore.</a> first appeared on <a href="https://www.avvocatogerardoromano.it">Studio Legale Gerardo Romano</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Portata della colpa grave nella ristrutturazione dei debiti del consumatore</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 16:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lex-News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, la ‘colpa grave’ che preclude l’eventuale omologa della proposta di piano, ricorre ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia o diligenza, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, la ‘colpa grave’ che preclude l’eventuale omologa della proposta di piano, ricorre ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia o diligenza, per cui tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti.”(Tribunale Brindisi, 14 Marzo 2023.</p>The post <a href="https://www.avvocatogerardoromano.it/2024/01/31/portata-della-colpa-grave-nella-ristrutturazione-dei-debiti-del-consumatore/">Portata della colpa grave nella ristrutturazione dei debiti del consumatore</a> first appeared on <a href="https://www.avvocatogerardoromano.it">Studio Legale Gerardo Romano</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Assenza della colpa grave nella ristrutturazione dei debiti del consumatore</title>
		<link>https://www.avvocatogerardoromano.it/2024/01/31/assenza-della-colpa-grave-nella-ristrutturazione-dei-debiti-del-consumatore/</link>
		
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		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 16:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lex-News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>“È ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII avviata dal debitore il cui sovraindebitamento è dipeso dalla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento c.d. a catena, ritenuta l’unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l’esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile. In tale fattispecie, il [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>“È ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII avviata dal debitore il cui sovraindebitamento è dipeso dalla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento c.d. a catena, ritenuta l’unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l’esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile. In tale fattispecie, il ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia &#8211; le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili &#8211; ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell’ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l’unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis.”(Tribunale Torino, 21 Marzo 2023.</p>The post <a href="https://www.avvocatogerardoromano.it/2024/01/31/assenza-della-colpa-grave-nella-ristrutturazione-dei-debiti-del-consumatore/">Assenza della colpa grave nella ristrutturazione dei debiti del consumatore</a> first appeared on <a href="https://www.avvocatogerardoromano.it">Studio Legale Gerardo Romano</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Principio di meritevolezza nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.</title>
		<link>https://www.avvocatogerardoromano.it/2024/01/31/principio-di-meritevolezza-nel-piano-di-ristrutturazione-dei-debiti-del-consumatore/</link>
		
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		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 16:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lex-News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>“Al fine di svolgere un’approfondita valutazione del requisito soggettivo della meritevolezza, è necessario procedere con un esame delle obbligazioni assunte e rimaste inadempiute a partire dal loro momento genetico, ossia considerando se l’obbligazione stessa sia stata assunta con la consapevolezza dell’impossibilità di adempierla, ovvero in modo fraudolento, ovvero fosse palesemente sproporzionata alla possibile futura capacità [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>“Al fine di svolgere un’approfondita valutazione del requisito soggettivo della meritevolezza, è necessario procedere con un esame delle obbligazioni assunte e rimaste inadempiute a partire dal loro momento genetico, ossia considerando se l’obbligazione stessa sia stata assunta con la consapevolezza dell’impossibilità di adempierla, ovvero in modo fraudolento, ovvero fosse palesemente sproporzionata alla possibile futura capacità di adempimento. A tal fine, non integra frode, dolo o colpa grave il comportamento del debitore, il quale, per un limitato periodo, abbia avuto la disponibilità di somme che gli avrebbero consentito di ridurre l&#8217;esposizione debitoria nei confronti dei creditori (tanto più ove questi, come nel caso di specie, non abbiano fatto alcuna richiesta in tal senso) e ciò in quanto il profilo della meritevolezza assume rilievo con riferimento alla formazione dell&#8217;indebitamento e non ad epoche successive”(Tribunale Modena, 05 Febbraio 2023.</p>The post <a href="https://www.avvocatogerardoromano.it/2024/01/31/principio-di-meritevolezza-nel-piano-di-ristrutturazione-dei-debiti-del-consumatore/">Principio di meritevolezza nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.</a> first appeared on <a href="https://www.avvocatogerardoromano.it">Studio Legale Gerardo Romano</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Scioglimento del condominio</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 16:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lex-News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>“In tema di edificio costituito da più unità immobiliari autonome, la comproprietà di una o più cose, non incluse tra quelle elencate nell&#8217;art. 1117 c.c. (quale, nella specie, un tetto avente funzione di copertura di una sola delle unità immobiliari compresa in un condominio orizzontale), può essere attribuita a tutti i condomini quale effetto dell&#8217;acquisto [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>“In tema di edificio costituito da più unità immobiliari autonome, la comproprietà di una o più cose, non incluse tra quelle elencate nell&#8217;art. 1117 c.c. (quale, nella specie, un tetto avente funzione di copertura di una sola delle unità immobiliari compresa in un condominio orizzontale), può essere attribuita a tutti i condomini quale effetto dell&#8217;acquisto individuale operato con i rispettivi atti di una quota di tale bene, oppure in forza di un contratto costitutivo di comunione, ai sensi degli artt. 1350, n. 3, e 2643, n. 3, c.c., recante l&#8217;inequivoca manifestazione del consenso unanime dei condomini, espressa della forma scritta essenziale, alla nuova situazione di contitolarità degli immobili individuati nella loro consistenza e localizzazione.”(Cassazione civile, sez. II, 20 Aprile 2021, n. 10370)</p>The post <a href="https://www.avvocatogerardoromano.it/2024/01/31/scioglimento-del-condominio/">Scioglimento del condominio</a> first appeared on <a href="https://www.avvocatogerardoromano.it">Studio Legale Gerardo Romano</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coniuge assegnatario della casa familiare e spese condominiali</title>
		<link>https://www.avvocatogerardoromano.it/2024/01/31/coniuge-assegnatario-della-casa-familiare-e-spese-condominiali/</link>
		
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		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 16:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lex-News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>“L&#8217;amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l&#8217;esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall&#8217;effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un&#8217;azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell&#8217;unità immobiliare adibita a [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>“L&#8217;amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l&#8217;esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall&#8217;effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un&#8217;azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell&#8217;unità immobiliare adibita a casa familiare, avendo il relativo diritto natura di diritto personale di godimento &#8220;sui generis””. Cassazione civile, sez. VI, 23 Maggio 2022, n. 16613.</p>The post <a href="https://www.avvocatogerardoromano.it/2024/01/31/coniuge-assegnatario-della-casa-familiare-e-spese-condominiali/">Coniuge assegnatario della casa familiare e spese condominiali</a> first appeared on <a href="https://www.avvocatogerardoromano.it">Studio Legale Gerardo Romano</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nessuno può vietare l’installazione di ascensore per disabili nel condominio</title>
		<link>https://www.avvocatogerardoromano.it/2024/01/31/nessuno-puo-vietare-linstallazione-di-ascensore-per-disabili-nel-condominio/</link>
		
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		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 16:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lex-News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>“Per effetto della più intensa tutela che deve essere riconosciuta ai soggetti più disagiati, al fine di garantirne comunque la possibilità di fruire liberamente degli spazi comuni, anche per accedere più comodamente alla propria abitazione, il condòmino disabile, per abbattere le barriere architettoniche, può decidere di installare a proprie spese un ascensore (nella specie una [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>“Per effetto della più intensa tutela che deve essere riconosciuta ai soggetti più disagiati, al fine di garantirne comunque la possibilità di fruire liberamente degli spazi comuni, anche per accedere più comodamente alla propria abitazione, il condòmino disabile, per abbattere le barriere architettoniche, può decidere di installare a proprie spese un ascensore (nella specie una piattaforma elevatrice), anche contro la volontà della compagine condominiale.La condotta in oggetto, inoltre, nell’ottica dell’eliminazione degli ostacoli (non solo fisici) che impediscono al disabile il pieno e completo esercizio del suo diritto di proprietà, oltre che la piena e completa realizzazione della propria personalità, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento del soggetto interessato, e, come tale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dell’esercizio legittimo dei poteri spettanti ai singoli condòmini, ai sensi dell’articolo 1102 del codice civile.”Tribunale di Velletri nella sentenza n°345 del 22 febbraio 2023.</p>The post <a href="https://www.avvocatogerardoromano.it/2024/01/31/nessuno-puo-vietare-linstallazione-di-ascensore-per-disabili-nel-condominio/">Nessuno può vietare l’installazione di ascensore per disabili nel condominio</a> first appeared on <a href="https://www.avvocatogerardoromano.it">Studio Legale Gerardo Romano</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Posto auto al condomino invalido</title>
		<link>https://www.avvocatogerardoromano.it/2024/01/31/posto-auto-al-condomino-invalido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_1669965]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 16:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lex-News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>“l&#8217;art. 1102 c.c. &#8211; che disciplina l&#8217;uso delle cose comuni in condominio &#8211; deve essere interpretato tenendo conto della normativa a tutela del portatore di handicap e dei principi di rango costituzionale desumibili dagli artt. 32, 2, 3 e 42 c. 2 Cost.; di conseguenza &#8211; ad avviso dello stesso giudice &#8211; i diritti di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>“l&#8217;art. 1102 c.c. &#8211; che disciplina l&#8217;uso delle cose comuni in condominio &#8211; deve essere interpretato tenendo conto della normativa a tutela del portatore di handicap e dei principi di rango costituzionale desumibili dagli artt. 32, 2, 3 e 42 c. 2 Cost.; di conseguenza &#8211; ad avviso dello stesso giudice &#8211; i diritti di tutti i condomini all&#8217;utilizzo delle parti comuni deve conciliarsi con quelli di chi, trovandosi in condizioni di ridotta capacità o di incapacità motoria, ha bisogno di strutture o servizi che gli consentano di raggiungere o entrare agevolmente nell&#8217;edificio e di fruire dei relativi spazi in condizioni di adeguata autonomia.”Tribunale di Verbania (sentenza n. 513 del 2 dicembre 2020)</p>The post <a href="https://www.avvocatogerardoromano.it/2024/01/31/posto-auto-al-condomino-invalido/">Posto auto al condomino invalido</a> first appeared on <a href="https://www.avvocatogerardoromano.it">Studio Legale Gerardo Romano</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Usucapione di cosa comune nei condomini</title>
		<link>https://www.avvocatogerardoromano.it/2024/01/31/usucapione-di-cosa-comune-nei-condomini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_1669965]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 16:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lex-News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>il condomino può usucapire la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso. A tal fine, però, non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall&#8217;uso del bene comune, bensì occorre allegare e dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>il condomino può usucapire la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso. A tal fine, però, non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall&#8217;uso del bene comune, bensì occorre allegare e dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un&#8217;inequivoca volontà di possedere &#8220;uti dominus&#8221; e non più &#8220;uti condominus&#8221;, senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire (richiamando Cass. 23 luglio 2010 n. 17322).</p>The post <a href="https://www.avvocatogerardoromano.it/2024/01/31/usucapione-di-cosa-comune-nei-condomini/">Usucapione di cosa comune nei condomini</a> first appeared on <a href="https://www.avvocatogerardoromano.it">Studio Legale Gerardo Romano</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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